PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini della presente legge si intendono per lavoratori esposti all'amianto i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o comunque sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto.

Art. 2.

      1. I benefìci previdenziali, previsti dalla legislazione vigente in materia di pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto, si applicano anche a coloro i quali sono stati collocati in quiescenza in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto, i quali intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui all'articolo 2, devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 15 giugno 2008, con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.

Art. 4.

      1. I benefìci derivanti dall'applicazione della presente legge non danno luogo alla corresponsione di arretrati.

 

Pag. 5

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.